Una sentenza del Tribunale delle Imprese di Venezia ha rigettato l’azzeramento e la richiesta di danni per le “baciate” della ex Banca Popolare di Vicenza, sostenendo che le responsabilità di Gianni Zonin e di Samuele Sorato, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato della banca, devono essere dimostrate.
Un fulmine a ciel sereno, nell’infinito strascico delle cause legali, aperto in seguito alla messa in liquidazione di BPVI, per la rilevanza sia sul fronte della vicenda delle azioni acquistate con i finanziamenti, che per la questione della responsabilità degli amministratori, al punto tale che il difensore di Zonin, Enrico Ambrosetti, ha pensato di depositare la sentenza civile, nell’udienza del processo penale del 26 novembre.
La vicenda era partita da dei clienti della BPVI, che avevano chiesto di annullare i contratti di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili di BPVI, per oltre 9 milioni di euro, contestando il fatto di essere stati indotti a farlo da Roberto Rizzi e Claudio Giacon, gestore privato e dirigente intermedio di Popolare, i cui nomi erano già emersi anche durante il processo di Vicenza, sempre relativamente alle baciate.
I clienti in questione avevano chiamato in causa anche Zonin e Sorato, come responsabili in solido con Amco, società per la gestione dei crediti deteriorati, nel pagamento del risarcimento danni.
A quel punto i legali di Zonin avevano chiamato in causa Rizzi, Giacon ed Emanuele Giustini, ex direttore di BPVI, oltre ad una lista di assicurazioni.
La conclusione del Tribunale delle Imprese è andata in direzione opposta alle cause precedenti, che avevano portato all’annullamento delle baciate, sostenendo che “le documentazioni sono estremamente generiche” e che, “ i finanziamenti sono numerosi e regolati su diversi conti, spesso non contestuali rispetto alla sottoscrizione di azioni od obbligazioni, oltre che di importi diversi”.
Il collegio ha così concluso che “non sono emersi elementi tali da far ritenere che i finanziamenti fossero stati concessi per consentire l’acquisto di azioni o di obbligazioni. Non c’è lo stretto collegamento tra assistenza finanziaria e acquisto titoli”.
Il Tribunale ha rigettato anche la richiesta del danno in forma specifica, perché non ha ravvisato un comportamento illecito, che abbia causato un danno diretto e specifico al socio, diverso dal generico danno arrecato alla banca.