Il supremo organo amministrativo ha rilevato che nel caso di progetti di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, il bilanciamento che la Pubblica Amministrazione è chiamata a effettuare non è solo tra la tutela dell’ambiente e l’interesse privato imprenditoriale in quanto: “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici”.
La Corte Costituzionale si è inoltre espressa sottolineando “il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative e il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica”.
In presenza di parere negativo dal punto di vista paesaggistico da parte della Soprintendenza, il Consiglio di Stato ha affermato che “il giudizio di prevalenza che le Regioni sono chiamate a esprimere deve tenere conto dell’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti fotovoltaici da energie rinnovabili“.
La sentenza pone quindi dei punti fermi: laddove lo strumento di programmazione della Regione lo consente il fotovoltaico su suolo agricolo è sempre consentito, anche qualora vi fosse parere negativo da parte della Soprintendenza, tra l’altro senza fare particolari distinzioni tra fotovoltaico tradizionale ed agrovoltaico che invece consente la coltivazione del terreno sottostante. E quindi la partita di Loreo si complica ancora di più.