È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 6 agosto 2020 del MISE, Superbonus 110%, contenente i requisiti tecnici (o decreto Prezzi) per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali.
Il decreto Prezzi definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di ecobonus, Bonus facciate e superbonus 110%, i massimali di costo specifici per singola tipologia d’intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.
Il decreto Asseverazioni invece è un provvedimento nuovo che definisce le modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti, tra cui l’Enea. L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore complessivo dei lavori preventivato.
Ecco quali sono i lavori che danno diritto allo sconto del 110%:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
- sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.